a cura di Bernardo Franco Cerisola e Silvia Fossati
L’innovazione tecnologica ha permesso di realizzare molteplici tipologie di apparecchiature per diversi ambiti e finalità di trattamento, proponendo (o promettendo?) risultati impensabili solo pochi anni fa…
L’estetista può quindi oggi ampliare e specializzare la propria offerta di servizi, stimolando l’interesse di una clientela sempre più esigente. Purtroppo però è cresciuta anche la difficoltà di controllare il proliferare di macchinari presenti sul mercato, in particolare sotto l’aspetto della sicurezza degli utenti che si sottopongono ai trattamenti. Alcune tecnologie oggi molto in voga possono causare danni anche gravi, se non rispettano le direttive da seguire non solo dal punto di vista dei criteri costruttivi ma anche rispetto alle procedure da utilizzare e alle cautele d’uso da adottare. Risulta quindi evidente come l’informazione e la formazione siano fondamentali per la tutela di operatori e clienti.
Decreto 206/2015: uno strumento imprescindibile
Il Decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 individua gli apparecchi elettromeccanici che possono essere utilizzati per l’attività di estetista (avendo come riferimento un elenco di apparecchi allegato alla Legge 1/90) e ne definisce la regolamentazione. Il Decreto comprende due allegati:
- Allegato 1, ovvero l’elenco degli apparecchi per uso estetico (con i corrispondenti riferimenti alle relative schede)
- Allegato 2, contenente le schede tecnico informative. Per ciascun apparecchio il Decreto definisce, attraverso una scheda tecnico informativa: le caratteristiche tecnicodinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d’uso e le norme tecniche da applicare.
Il Decreto ribadisce inoltre l’importanza di un’adeguata preparazione degli operatori, seguendo le indicazioni fornite nelle schede allegate al Decreto stesso ma anche attraverso una formazione teorico-pratica specifica sulle singole apparecchiature. Come parte integrante della Legge 1/90, il Decreto detta le regole per coloro che utilizzano le apparecchiature, quindi fissa gli obblighi a carico degli esercenti la professione di estetista, la cui violazione determina il sorgere di responsabilità. È responsabilità dell’esercente (estetista) il rispetto di quanto il Decreto prevede. Sottolineiamo, infine, che il Decreto non si applica ai fabbricanti e ai distributori/importatori, né alle apparecchiature commercializzate per uso personale e alle apparecchiature vendute all’estero.
La scelta di un partner affidabile
Da quanto esposto si evidenzia come sia responsabilità primaria dell’estetista ottenere tutte le necessarie informazioni riguardanti le tecnologie che intendono introdurre nei loro Centri, ed emerge di conseguenza l’importanza di scegliere un’azienda fornitrice affidabile. Il fabbricante (o chi importa e commercializza) deve fornire all’utilizzatore una dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura a quanto previsto dal Decreto 206/2015, con citate in modo chiaro le schede di riferimento allegate al Decreto stesso. Tale dichiarazione scritta dà la possibilità all’estetista di dimostrare agli organi di controllo il rispetto dei requisiti richiesti. Si tratta di un documento molto importante poiché, per alcune nuove tecnologie presenti sul mercato, non è sempre facile capire quali sono le schede di riferimento che permettano alle estetiste di poterle utilizzare.
Il fabbricante deve inoltre rilasciare la marcatura CE, ovvero la dichiarazione obbligatoria che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle Direttive applicabili. Con il marchio CE è il fabbricante stesso che autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l’utilizzo nell’Unione Europea, stabiliti nelle Direttive Comunitarie di riferimento (Bassa Tensione 2014/35/UE – LVD, Compatibilità Elettromagnetica EMC 2014/30/UE – EMC, RHOS 2011/65/EU). Nella scelta della propria azienda partner, al di là del fatto che l’apparecchiatura da acquistare abbia “le carte in regola”, sono molteplici gli aspetti da approfondire e tenere in considerazione: il know-how aziendale innanzitutto, la sua storia e capacità progettuale; i sistemi di qualità; i risultati ottenibili e documentabili; il servizio postvendita e la continuità del rapporto, finalizzati a utilizzare al meglio le apparecchiature.
Un criterio di scelta fondamentale è, infine, la formazione offerta: un’azienda seria e affidabile deve fornire ai propri clienti un’adeguata preparazione, in grado di comprendere in maniera chiara le potenzialità offerte dalle tecnologie. Quale formazione? Certamente sulle caratteristiche, sull’utilizzo e sulle metodiche proprie dell’apparecchiatura, ma anche sui parametri “fisicobiologici” collegati al trattamento (questo anche per chiarire come i nuovi sistemi – frutto dell’evoluzione tecnologica – possano essere più “performanti” rispetto a equivalenti macchinari del passato prossimo).
Focus: la tecnologia laser
Occorre affrontare due punti molto importanti legati all’utilizzo delle apparecchiature che sfruttano la tecnologia laser: la formazione e le norme di sicurezza. Nelle due schede di riferimento nella sezione “Modalità di applicazione, di esercizio e cautele d’uso” si richiama la necessità di un corso di formazione, obbligatorio per poter utilizzare il laser per l’epilazione, ma altrettanto importante anche per il laser a bassa potenza. I corsi dovranno avere un’adeguata durata temporale, possibilmente con una verifica finale per l’accertamento dell’avvenuto apprendimento. Il programma dovrà coprire gli aspetti fisici e funzionali, le modalità d’uso, la regolazione dei parametri legati ai trattamenti, i limiti e i soggetti che non debbono essere assolutamente trattati a causa di patologie in atto o pregresse. Una parte altrettanto importante del percorso di formazione dovrà essere dedicata alla sicurezza e a tutti i suoi aspetti, non solo nei confronti di chi si sottopone al trattamento ma anche nei confronti degli operatori e anche di coloro che possono interagire con le apparecchiature laser.
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Misure di tutela
- I laser sono stati classificati in funzione della pericolosità delle emissioni radianti.
- La Direttiva 2006/25/CE, relativa alla tutela dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, è stata recepita come Capo V del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 26 aprile 2010. I relativi limiti di esposizione alla radiazione laser sono riportati nell’allegato XXXVII, parte seconda.
- La tutela dei lavoratori che utilizzano sorgenti laser durante il lavoro – oltre ai principi generali di tutela stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e alle disposizioni specifiche del Capo V, Titolo VIII dello stesso decreto – si può avvalere, sul piano della normativa tecnica, delle norme CEI EN 60825-1, 1995, CEI 76-6, 2001, CEI EN 60825-1, 2009 (relative alla classificazione, alle caratteristiche costruttive e ai requisiti delle apparecchiature laser) e, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale per gli occhi, delle norme UNI EN 207, 2003 e UNI EN 208, 2003.
Le misure di tutela sono naturalmente modulate in funzione della classe di appartenenza del dispositivo laser e, nell’ambito di quest’ultimo, un primo livello di sicurezza è intrinseco all’apparecchiatura, sulla base delle caratteristiche strutturali e operative e delle istruzioni del costruttore.
Per quanto ad ogni singolo dispositivo si applichi – in funzione della classe di appartenenza e dell’utilizzo particolare – un set di misure specifico, in larga parte codificato dalle norme tecniche, riportiamo alcune indicazioni di ordine generale, riferite all’apparato laser, all’ambiente di lavoro e al lavoratore.
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