Nell’ambito della mia attività di collaborazione con FAPIB, Associazione Nazionale Produttori e Fornitori di Tecnologie per l’Estetica e il Benessere, sono ormai molto frequenti le richieste di informazioni da parte delle estetiste relativamente a quali apparecchiature si possano utilizzare… Purtroppo infatti spesso i segnali che arrivano dal mercato sono discordanti.
Accanto ad aziende che seguono i dettami previsti dalle normative che fanno da guida e indirizzo al settore, esistono realtà che pubblicizzano e offrono apparecchiature con tecnologie e/o prestazioni che non trovano riscontro nelle Schede tecnicoinformative allegate al Decreto n. 206/2015. Ciò fa sì che gli operatori dell’estetica professionale rischino di adottare nei loro centri apparecchiature che non possono essere utilizzate, con tutte le conseguenze civili, penali ed economiche che ne deriverebbero.
Attenzione, però: il rispetto delle norme non solo garantisce la sicurezza di clienti e operatori, tutelando l’attività del centro estetico, ma è anche il principio secondo cui il “vero” professionista dell’estetica si identifica e si differenzia da “fornitori di bellezza” meno qualificati.
PROFESSIONE: ESTETISTA!
’Fare estetica’ significa fondamentalmente creare benessere. Secondo la definizione dell’OMS, il benessere (da ben-essere, stare bene) è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti della persona e caratterizza la qualità della vita.
Questo concetto è in costante evoluzione: se facciamo riferimento alla Piramide di Maslow – modello motivazionale dello sviluppo umano basato su una “gerarchia di bisogni”, secondo la quale la soddisfazione dei bisogni più elementari è la condizione per fare emergere i bisogni di ordine superiore – la professione estetica aiuta a raggiungere il benessere accompagnando, trattando ed educando nei bisogni di appartenenza, di stima e di realizzazione: insomma, aiuta a realizzare la propria identità sociale.
Ma se la professione estetica favorisce la realizzazione dei bisogni, allora possiamo affermare che rientra nel grande ambito del mantenimento della salute. Perché – sempre secondo l’OMS – la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità. Per raggiungere questo stato, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte. In tale contesto l’estetista diventa “operatrice di salute” e acquisisce un ruolo anche sociale: deve quindi ricercare – tramite percorsi scientifici (quindi oggettivabili e analizzabili) e nei suoi limiti di competenza professionale – quelle azioni che tutelano la salute, adoperandosi a erogare qualità. Anche il cliente deve conoscere, di conseguenza, questo nuovo ruolo che non si basa più solo su una serie di servizi ma su un insieme di fattori che, analizzati insieme, portano alla strutturazione del migliore percorso estetico personalizzato. E chiaro che, in questa prospettiva, gli “attori” del benessere sono due: l’estetista professionista, che deve educare il cliente a volersi bene sempre, seguendo il patto che tacitamente si è stretto all’atto della “diagnosi” estetica; e il cliente, che ha il dovere di essere parte attiva nel raggiungimento del benessere. Ed è altrettanto chiaro che, rispettando i criteri di qualità che la professione estetica impone, il centro estetico diventa a tutti gli effetti uno studio professionale dove si ha a cuore il benessere individuale e la salute collettiva. Questo significa anche, in definitiva, che l’estetista deve imparare a dire NO a trattamenti non idonei al cliente, così come ai “compromessi” sulla scelta degli strumenti da utilizzare nell’esecuzione del percorso estetico.
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TUTTO IN REGOLA?
Come associazione di aziende che si sono impegnate alla tutela dei propri clienti e contemporaneamente al rispetto delle leggi, FAPIB ritiene importante e utile segnalare alcune tecnologie non classificabili tra quelle previste nelle 25 Schede tecnico-informative del Decreto 206/2015. Fare chiarezza appare doveroso affinché gli operatori dell’estetica possano verificare la veridicità delle informazioni e delle caratteristiche delle apparecchiature che intendono acquistare: è a loro, infatti, che il Decreto sopracitato è indirizzato.
Criolipolisi. Per questa tecnologia non esiste corrispondenza nel Decreto 206/2015. Sicuramente non è possibile fare riferimento alla Scheda tecnicoinformativa n. 14 (Apparecchi per massaggio aspirante con aspirazione non superiore a 80 kPa) in quanto l’elemento caratterizzante l’azione di lipolisi è il freddo, e non il vuoto utilizzato per generare la “plica” su cui agire poi con il freddo stesso.
HIFU. Il termine HIFU è l’acronimo di High Intensity Focused Ultrasounds, ovvero: ultrasuoni focalizzati ad alta intensità. Per questa tecnologia esiste la Scheda tecnico-informativa n. 2A (Stimolatori), pur tuttavia le caratteristiche tecnico-dinamiche dell’HIFU non possono rientrare nell’ambito degli Stimolatori e neppure nei limiti di intensità (< 3W/cmq) previsti dalla Scheda stessa, valori misurati nel fuoco dell’emettitore.
Lipolaser. È questo un termine che compare frequentemente per pubblicizzare alcune apparecchiature presenti sul mercato, ma attenzione: l’utilizzo della tecnologia laser viene descritto nella Schede tecnico-informative 21A e 21B con caratteristiche tecniche molto dissimili per potenza e quindi per classe di appartenenza. In entrambi i casi, inoltre, l’applicazione per cui il laser può essere utilizzato non comprende la lipolisi: nella Scheda 21A si parla di rilassamento e tonificazione della cute e del favorire l’assorbimento dei prodotti cosmetici, nella scheda 21B si fa riferimento al “laser estetico defocalizzato per depilazione”. Nel caso del Lipolaser è quindi la terminologia che può essere ingannevole. Occorre pertanto valutare di volta in volta le apparecchiature proposte, chiedendo sempre all’azienda fornitrice una dichiarazione scritta di conformità al Decreto 206/2015 in cui sia definito in maniera inequivocabile a quale Scheda tecnico-informativa l’apparecchiatura fa riferimento.
Microneedling. Il microneedling (needle in lingua inglese significa ago) ha l’obiettivo di attenuare o eliminare i segni dell’invecchiamento e altri inestetismi del viso. In pratica vengono create delle microlesioni sulle zone da trattare, aventi lo scopo di attivare la produzione di collagene ed elastina favorendo la rigenerazione dei tessuti. Il trattamento si effettua mediante un manipolo di forma simile a una penna che attraverso un cinematismo fa muovere un insieme di sottili aghi in modo da farli penetrare nell’epidermide sino al derma regolando la profondità di penetrazione tra i 0,5 mm e i 2,5 mm (nella maggior parte delle apparecchiature). Tra le Schede tecnico-informative allegate al DM 206/2015, non vi è alcun riferimento né alla tecnologia né all’obiettivo che ci si prefigge con un tale meccanismo d’azione. Sicuramente non ci si può riferire alla Scheda n. 23 (Dermografo per micropigmentazione) che fissa in maniera inequivocabile la funzione d’uso dell’apparecchiatura (la micropigmentazione, appunto) così come i prodotti che possono e devono essere utilizzati facendo sempre e solo riferimento a pigmenti, escludendo pertanto la possibilità di veicolare altri prodotti cosmetici non compresi in quelli previsti in quanto riportato nel paragrafo ‘Cautele d’uso, modalità di esercizio’. Ogni utilizzo difforme non è possibile, in quanto la penetrazione di aghi nella cute è consentita solo per trasferire “nell’epidermide una piccola quantità di pigmento”.
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Fotoringiovanimento. Restiamo nel campo dell’utilizzo improprio rispetto a quanto previsto dal Decreto, considerando in particolare la Scheda tecnicoinformativa n. 21B (Laser estetico defocalizzato per depilazione) e la Scheda tecnico-informativa n.16 (Depilatori elettrici ed elettronici – lettera c: Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto depilazione).
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